Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 marzo 2017

 

Circolare n. 50/2017

 

Oggetto: Tributi – Dogane – Proroga degli Intrastat acquisti – D.Legge n. 244/2016 convertito dalla legge 27.2.2017, n. 19 su S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017.

 

Come avevamo già preannunciato, gli Elenchi degli acquisti Intracomunitari restano obbligatori per tutto il 2017.

 

La disposizione, che supera la previsione di soppressione del decreto fiscale n.193/2016, è stata inserita nella legge di conversione del Milleproroghe indicata in oggetto.

 

Dal 2018 gli Elenchi Intrastat saranno rivisti in chiave semplificatoria secondo quanto stabilirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di concerto con quella delle Dogane e d’intesa con l’Istat da emanarsi entro il prossimo mese di maggio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.40/2017

Codirettore

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n.49 del 28.2.2017

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

 

 

                                Art. 1 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 

 

                            *****OMISSIS*****

 
                               Art. 13 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 

                           *****OMISSIS*****

 
4-ter.  Gli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati  relativi  agli
acquisti intracomunitari di  beni  ed  alle  prestazioni  di  servizi
ricevute da soggetti stabiliti  in  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 50, comma  6,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, nel testo  vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  sono  prorogati
al 31 dicembre 2017. 
  4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche,  in
via telematica all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  gli  elenchi
riepilogativi delle cessioni e  degli  acquisti  intracomunitari  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di
cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  presentano  l'elenco
riepilogativo degli acquisti  intracomunitari  di  beni  ricevuti  da
soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d'intesa con l'Istituto nazionale  di  statistica,  da  emanare  ai
sensi  del  comma  6-ter,  sono  definite  significative  misure   di
semplificazione  degli   obblighi   comunicativi   dei   contribuenti
finalizzate  a  garantire  anche  la  qualita'  e  completezza  delle
informazioni  statistiche  richieste  dai   regolamenti   dell'Unione
europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che  il
numero dei soggetti obbligati all'invio degli  elenchi  riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotto  al  minimo,  diminuendo  la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque  con  obblighi
informativi inferiori rispetto  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali  modifiche  dei  regolamenti  dell'Unione  europea,  con
analogo   provvedimento,   sono   definite   ulteriori   misure    di
semplificazione delle comunicazioni richieste». 
  4-quinquies. Il provvedimento di  cui  all'articolo  50,  comma  6,
terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  come
sostituito dal comma 4-quater  del  presente  articolo,  e'  adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018. 
 

                           *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO